L’indice di rivalutazione da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2024 è stato determinato, in via provvisoria, nella misura del 5,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo (decreto interministeriale del 20/11/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.279 del 29-11-2023). L’importo del trattamento minimo definitivo del 2023, pari a 567,94 euro mensili, passa dunque nel 2024 a 598,61 euro mensili.
PENSIONI MINIME. Per le pensioni di importo pari o inferiore al minimo, l’art. 1, comma 310, della legge 197/2022, legge di Bilancio 2023, ha previsto in via aggiuntiva alla perequazione automatica un incremento transitorio ed eccezionale, limitato al biennio 2023/2024. Tale incremento aggiuntivo, per il solo anno 2023, viene attribuito nella misura del 6,4% ai titolari di pensioni minime di età pari o superiore a 75 anni (incremento massimo pari a 36,08 euro mensili) e dell’1,5% per i pensionati di età inferiore a 75 anni. Per l’anno 2024 l’incremento aggiuntivo è pari al 2,7%, indipendentemente dall’età (con un tetto massimo di 16,16 euro mensili).
Il trattamento minimo mensile provvisorio del 2024 passa dunque da 598,61 euro mensili a 614,77 euro mensili (598,61 + 16,16 dell’incremento aggiuntivo del 2,7%).
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO. L’art. 1, comma 135, della legge 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024) prevede, per il 2024, la piena rivalutazione (100%) per i trattamenti pensionistici di importo complessivo pari o inferiori a 4 volte il minimo (pari, nel 2023, a 563,74 euro); mentre per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo l’indice di rivalutazione viene attribuito in misura del:
– 85% per i trattamenti di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
– 53% per i trattamenti di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
– 47% per i trattamenti di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
– 37% per i trattamenti di importo compreso tra 8 e 10 volte il minimo;
– 22% per i trattamenti di importo oltre 10 volte il minimo.
Rispetto al meccanismo introdotto dalla legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) la nuova Legge di Bilancio 2023 riduce dal 32% al 22% la percentuale di rivalutazione da attribuire ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo.
L’Inps ha provveduto a rivalutare i trattamenti previdenziali e le prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° gennaio 2024.
TASSAZIONE. Il decreto legislativo n. 216 del 30/12/2023 riduce per il solo anno 2024 le aliquote fiscali e relativi scaglioni di reddito da 4 a 3 secondo il seguente schema:
Scaglioni annui d’imposta 2023 | Scaglioni annui d’imposta 2024 | |||||||||
Reddito | Aliquota | Reddito | Aliquota | |||||||
Fino a | 15.000,00 | 23% | Fino a | 28.000,00 | 23% | |||||
Oltre | 15.000,00 | fino a | 28.000,00 | 25% | Oltre | 28.000,00 | fino a | 50.000,00 | 35% | |
Oltre | 28.000,00 | fino a | 50.000,00 | 35% | Oltre | 50.000,00 | 43% | |||
Oltre | 50.000,00 | 43% |