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La Cgil dà il via alla raccolta firme per i referendum su lavoro e appalti

Obiettivo: cambiare le norme che hanno impoverito il lavoro e hanno reso i lavoratori meno protetti e più vulnerabili

Il 25 aprile parte ufficialmente la campagna della Cgil per la raccolta di 500.000 firme a sostegno di quattro quesiti referendari, depositati in Cassazione il 12 aprile e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile.

Il referendum proposto dalla Cgil è di tipo abrogativo, cioè chiede di eliminare leggi o parti di leggi. I cittadini esprimeranno direttamente le loro convinzioni al momento del voto, dichiarando “sì” oppure “no” all’abrogazione.

25 aprile: dove si firma

  • Belluno: Gron di Sospirolo, Centro ricreativo Prà della Melia dalle 11
  • Padova: Piazza delle Erbe, dalle 9:30
  • Rovigo:
    • Pontecchio Polesine dalle 15.30 fino alle 22.30.
    • Stienta, mattina
    • Porto Tolle, mattina
  • Treviso:
    • Piazzetta Aldo Moro dalle 15 alle 19
    • Via Alzaia (incrocio Via dei Roveri) dalle 15 alle 19
  • Venezia:
    • Venezia, Campo del Ghetto Novo, 10:00 – 12:30
    • Mestre, Piazza Ferretto, 10:00 – 12:30
    • Mira, Piazza 9 Martiri, 10:00;
    • Camponogara, Piazza Mazzini
    • San Donà di Piave, Corso Silvio Trentin
    • Portogruaro, sul Liston
  • Verona: Festa provinciale antifascista “È festa d’Aprile” al Parco della Provianda, dalle 14 fino alle 23
  • Vicenza: in Contrà del Monte dalle 9.30

Dal 25 aprile si può anche firmare digitalmente su: www.cgil.it/referendum

I quattro quesiti

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

Il primo quesito mira a cancellare il famoso Jobs Act, contratto a tutele crescenti, che ha di fatto reso inapplicabile nel 90% dei casi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ha precarizzato il lavoro e tolto tutele al lavoratore: chiunque assunto dopo il 2015 (quindi per lo più i giovani) può essere licenziato senza giustificato motivo. Quindi è sotto ricatto.

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

Oggi nelle aziende al di sotto dei 15 dipendenti se un lavoratore subisce un licenziamento illegittimo, riconosciuto da un giudice, ha diritto all’indennizzo di massimo 6 mensilità, maggiorabile dal giudice fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a 10 anni, e fino a 14 per quello con più di vent’anni (legge 604/1966). Il referendum mira a eliminare il tetto massimo, lasciando al giudice la libertà di calcolare l’indennizzo alla luce di tutti i fattori.

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

Il terzo quesito vuole intervenire sulle norme che hanno liberalizzato l’uso del contratto a termine da parte delle aziende, che spesso lo attivano senza alcuna ragione reale e senza alcun limite.

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

Oggi se un’azienda dà in appalto un’attività a un’altra e questa a un’altra ancora, i committenti non sono responsabili in solido in caso di infortunio o di malattia professionale del lavoratore, che non può chiedere nessun risarcimento alle imprese committenti. Il quesito vuole cancellare la norma che esclude questa responsabilità, spingendo le imprese a rafforzare e ampliare la sicurezza sul lavoro e a selezionare appaltatori adeguati.

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