Riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti al coniuge separato anche se con addebito o per colpa e senza assegno alimentare
Finalmente l’Inps ha riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.
È del 1° febbraio la circolare n. 19 che recepisce quanto già affermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione con il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, ovvero il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, indica quale unico requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Quindi anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti, in qualità di coniuge superstite, anche se con addebito o per colpa e senza assegno alimentare (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).
In base a tali criteri devono essere definite le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dal 1° febbraio 2022, nonché quelle pendenti in tale data. Inoltre, su richiesta degli interessati l’Inps riesaminerà le domande respinte, a meno che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, tenendo conto delle disposizioni previste in materia di decadenza e di prescrizione.
Nei casi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (a esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. Tuttavia in tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Leggi la circolare dell’Inps: www.inps.it/circolare-19-2022